L’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), al comma 1, lettera h), stabilisce il riconoscimento di una detrazione fiscale delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione ordinaria (solo parti comuni di edifici condominiali), manutenzione straordinaria, riqualificazione, ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio. Tra gli interventi agevolabili sono previsti i lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.
Per il 2025, chi acquista per la propria abitazione principale una tenda a pergola o una tenda da sole che rientri nei parametri, può detrarre il 50% dell’importo massimo detraibile in 10 anni. Per le seconde e le terze case spetta, invece, una detrazione del 36%.
Per il biennio 2026-2027 la detrazione scende rispettivamente al 36% e al 30%.
Dal 2028 in poi la detrazione scende al 30%.
Il bonus verrà corrisposto in 10 anni direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.
Il Bonus Casa è cumulabile con l’Ecobonus su interventi diversi tra loro (es. schermature solari più serramenti). E’ necessario che le fatture e le spese inerenti a ciascun singolo intervento siano contabilizzate in modo distinto.
Poiché l’intervento di installazione di schermature solari è detraibile sia in Ecobonus che in Bonus Casa, il contribuente potrà usufruire per lo stesso intervento di una sola detrazione.