L’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), al comma 1, lettera h), stabilisce il riconoscimento di una detrazione fiscale delle spese sostenute per gli interventi di:
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
Le schermature solari (pergole e tende da sole) potranno usufruire del Bonus Casa nei casi sopra indicati, qualora l’intervento sia finalizzato al conseguimento di risparmio energetico, così come stabilito dalla Circolare 57/1998 dell’Agenzia delle Entrate, al punto 3 e 4.
Nel caso di intervento di manutenzione straordinaria, anche in assenza di titolo edilizio (ovvero in regime di Edilizia Libera).
Per il 2025, chi acquista per la propria abitazione principale una pergola o una tenda da sole che rientri nei parametri, può detrarre il 50% dell’importo massimo detraibile in 10 anni. Per le seconde e le terze case spetta, invece, una detrazione del 36%.
Per il biennio 2026-2027 la detrazione scende rispettivamente al 36% e al 30%.
Dal 2028 in poi la detrazione scende al 30%.
Il bonus verrà corrisposto in 10 anni direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.
Il Bonus Casa è cumulabile con l’Ecobonus su interventi diversi tra loro (es. schermature solari più serramenti). E’ necessario che le fatture e le spese inerenti a ciascun singolo intervento siano contabilizzate in modo distinto.
Poiché l’intervento di installazione di schermature solari è detraibile sia in Ecobonus che in Bonus Casa, il contribuente potrà usufruire per lo stesso intervento di una sola detrazione.
Nota Bene: le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria sono agevolabili solo sulle parti comuni dei condomini.
L’IVA agevolata al 10% si può applicare a tutti i casi sopraindicati, sia nel caso di appalto che nel caso di fornitura di beni completa di posa in opera, così come chiarito nella Circolare 15/E del 2018.
Qualsiasi sistema applicato all’esterno di una superficie vetrata trasparente che permette una modulazione variabile e controllata dell’energia solare è considerato una schermatura solare.
I prodotti Gibus che rientrano in questa categoria sono:
- pergole bioclimatiche
- pergole a impacchettamento in tessuto (inclinate o a 90°
- tende a bracci
- schermature zip
- tende a caduta
- tende in trazione
Per accedere al Bonus Casa la schermatura solare (pergola o tenda da sole) deve:
- essere solidale all’edificio
- essere in relazione a una superficie vetrata dell’edificio
- avere valore gtot <-/= 0,35
- essere esposta da Est a Ovest passando per Sud
- avere marchiatura CE certificati secondo la norma EN 13561
- avere la Certificazione del Produttore
Il limite massimo di spesa è 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
È possibile accedere alla detrazione del 50% per un massimale indicato nell’allegato A del Decreto prezzi MiTE del 14 febbraio 2022 stabilito a 276€ al mq a cui si aggiungono l’IVA, le prestazioni professionali e le opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
Significa che, a prescindere dalla spesa al mq per la schermatura solare, si potrà detrarre al massimo il 50% su 276€ al mq a cui si aggiungono l’IVA, le prestazioni professionali e le opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
L’agevolazione riguarda le spese sostenute nel corso dell’anno per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali (solo in caso di manutenzione ordinaria) situati nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.
Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Da non confondersi con la prima casa, nella quale non si deve necessariamente risiedere.
Ad oggi il portale ENEA del Bonus Casa non prevede l’inserimento delle tende e delle schermature.
- Il proprietario o il nudo proprietario
- Il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie
- L’inquilino o il comodatario
- I soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa
- Gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce
- I soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
- I familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
- Il convivente di fatto
- Il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- Il promissario acquirente.
Nota Bene: per i titolari di diritti personali di godimento (per esempio affittuari, comodatari e coinquilini) sono attesi chiarimenti e interpretazioni dall’Agenzia delle Entrate e autorità competenti.
Energy Pergola rientra interamente nel Bonus Casa. È quindi possibile portare in detrazione fiscale l’intero prodotto secondo le regole in vigore per l’installazione di impianti fotovoltaici.
Per il 2025 la detrazione massima è del 50% per l’abitazione principale e del 36% sulle altre abitazioni.
Per il biennio 2026-2027 la detrazione scende rispettivamente al 36% e al 30%.
Dal 2028 in poi al 30%.
Il tetto massimo di spesa è 96.000 euro.
Qualche informazione aggiuntiva dal sito dell’Agenzia delle Entrate
Qualche informazione aggiuntiva dal portale ENEA
Per maggiori informazioni, scarica il documento di Federlegno Arredo, Assotende, Unicmi.
Scarica il Fac Simile dichiarazione sostitutiva atto di notorietà.